Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto valore registrato se:
la garanzia è visibile nel registro di diritti valori; e
è assicurato che il beneficiario della garanzia non altrimenti soddisfatto abbia il diritto esclusivo di disporre del diritto valore registrato.
Per il rimanente:
il diritto di ritenzione su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di ritenzione sulle cartevalori (art. 895–898 CC839);
il diritto di pegno su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di pegno sui crediti e su altri diritti (art. 899–906 CC).