Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all’istante un termine per proporre l’azione di rivendicazione.
Se l’istante non propone l’azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.
Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all’istante un termine per proporre l’azione di rivendicazione.
Se l’istante non propone l’azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 985 1 Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all’istante un termine per proporre l’azione di rivendicazione. 2 Se l’istante non propone l’azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare. Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori) /