Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che continui l’affitto, il giudice protrae la durata di quest’ultimo.
Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell’affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando:
l’affittuario ha gravemente violato i suoi obblighi legali o contrattuali;
l’affittuario è divenuto insolvente;
il locatore, il suo coniuge o il suo partner registrato, un parente od affine stretto intende gestire personalmente la cosa affittata;
non si giustifica di mantenere l’azienda;
la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 197925 sulla pianificazione del territorio, per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR26 e per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR.
La decisione con cui l’autorità determina il fitto non vanifica in nessun caso la protrazione dell’affitto.
Il giudice protrae l’affitto per una durata compresa fra tre e sei anni. Egli valuta le circostanze personali e tien conto, in particolare, della natura della cosa affittata e di un’eventuale riduzione della durata dell’affitto.