L’Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione.
Ha in particolare le seguenti competenze:
approvare gli statuti della Centrale d’informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d’informazione;
approvare il rapporto d’attività annuale della Centrale d’informazione;
svolgere ispezioni presso la Centrale d’informazione.
Redige un piano per l’esercizio della sua vigilanza.
Collabora con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest’ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).