I creditori di tutte le società partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.
Art. 45 – Diffida ai creditori
Art. 45
Diffida ai creditori
- Percorso della struttura
- Capitolo 3: Scissione di società Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2023
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Art. 45 Diffida ai creditori I creditori di tutte le società partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie. Capitolo 3: Scissione di società / Sez
- SR-Nummer
- SR 221.301
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 03.10.2003
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale