Le altre autorità di sorveglianza svizzere designano due persone alle quali intendono garantire l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.10
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Le suddette persone non possono trasferire a terzi la propria autorizzazione all’accesso.
10Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 5 Persone autorizzate all’accesso 1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere designano due persone alle quali intendono garantire l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazi