Con la notificazione per l’iscrizione della scissione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:
il contratto di scissione (art. 36 cpv. 1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv. 2 e 37 LFus);
le decisioni di scissione delle società partecipanti, documentate da atto pubblico (art. 43 e 44 LFus);
le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);
se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 2 LFus);
se del caso, i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);
i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società assuntrice (art. 34 LFus);
sempreché ciò non risulti da altri documenti giustificativi, la prova che sono state osservate le disposizioni concernenti la protezione dei creditori di cui all’articolo 45 LFus.
In caso di scissioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie i requisiti di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.