In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l’autorità comunica all’ufficio del registro di commercio:
la dichiarazione di fallimento;
le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;
le misure provvisionali;
l’annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità di ricorso;
la revoca del fallimento;
la nomina di un’amministrazione speciale del fallimento;
la sospensione per mancanza di attivo;
la riapertura della procedura fallimentare;
la chiusura della procedura fallimentare.266
Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice o dell’autorità, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio.
Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l’autorità di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell’iscrizione.
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