L’iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita;
la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
la sede e il domicilio legale;
la forma giuridica;
la data dello statuto;
se limitata, la durata della società;
lo scopo;
l’entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
se la società dispone di un capitale di partecipazione, l’ammontare e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
nel caso di azioni privilegiate o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
se sono stati emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
i membri dell’amministrazione indicando la loro qualità di soci illimitatamente responsabili;
le persone autorizzate a rappresentare;
i membri dell’ufficio di vigilanza;
se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;
un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2.139