L’iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti:
il nome e il numero d’identificazione delle imprese;
la sede e il domicilio legale;
la forma giuridica;
se documentata, la data della costituzione;
la data dello statuto;
se limitata, la durata dell’associazione;
lo scopo;
i fondi, come i contributi, i ricavi del patrimonio sociale o dell’attività dell’associazione e le donazioni;
nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei membri dell’associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
se del caso, la menzione che l’associazione non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC185 e nessuna delle persone autorizzate a rappresentarla è domiciliata in Svizzera, nonché la data della dichiarazione secondo l’articolo 90a capoverso 4;
le persone seguenti:
nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettere a e b, i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare l’associazione,
nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera c, almeno un membro della direzione e almeno una persona domiciliata in Svizzera autorizzata a rappresentare l’associazione,
nel caso delle altre associazioni, almeno un membro della direzione e almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione;
…
se l’associazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione.