(art. 964j cpv. 1 CO)
Nella presente ordinanza si intende per:
imprese: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un’attività commerciale;
catena di approvvigionamento: processo comprendente l’attività dell’impresa e quella di tutti gli operatori economici a monte:
ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, alla loro lavorazione e alla loro integrazione nel prodotto finito,
che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
minerali: minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e oro secondo la parte A dell’allegato 1, anche sotto forma di sottoprodotti;
metalli: metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro secondo la parte B dell’allegato 1, anche sotto forma di sottoprodotti;
zone di conflitto o ad alto rischio: zone teatro di conflitti armati o fragili in quanto reduci da conflitti nonché zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, e da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell’uomo;
lavoro minorile:
ogni forma di lavoro effettuata nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone che non hanno ancora compiuto il 18 anno di età e che rientra tra le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione dell’OIL n. 182 del 17 giugno 19993 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (Convenzione OIL n. 182),
nel caso dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell’OIL n. 138 del 26 giugno 19734 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (Convenzione OIL n. 138), inoltre: ogni forma di lavoro minorile vietata dalla legislazione di tale Stato, a condizione che tale legislazione sia conforme alla Convenzione OIL n. 138,
nel caso dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione OIL n. 138, inoltre:
ogni forma di lavoro effettuata nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone soggette all’obbligo scolastico o che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età, e
ogni forma di lavoro effettuata nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone che non hanno ancora compiuto il 18 anno di età, se, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, tale lavoro è suscettibile di compromettere la vita, la salute o la moralità del giovane.
Il lavoro minorile secondo il capoverso 1 lettera f non comprende né le attività svolte nel contesto di una formazione professionale né i lavori leggeri ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione OIL n. 138.