Consolidation: 231.5 - 1924-11-22
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
231.5
Decreto del Consiglio federale che regola le condizioni di reciprocità tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America relative alla protezione delle opere letterarie ed artistiche
del 26 settembre 1924 (Stato 22 novembre 1924)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 7 dicembre 19221 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche;
considerato che gli Stati Uniti d’America accordano - salve le restrizioni indicate qui sotto - ai cittadini svizzeri per le loro opere letterarie, artistiche e fotografiche, edite per la prima volta nella Svizzera, una protezione analoga a quella della legge federale del 7 dicembre 1922 precitata; su proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia,
decreta:
1. La legge federale del 7 dicembre 1922 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche s’applica dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° luglio 1923, inclusivamente, in poi, alle opere edite per la prima volta negli Stati Uniti d’America da cittadini di quel paese, ma con le restrizioni che seguono, corrispondenti alla reciprocità accordata dagli Stati Uniti d’America:
le opere d’arti applicate dei cittadini degli Stati Uniti d’America edite per la prima volta in quel paese sono escluse dall’applicazione della legge federale precitata;
le norme della legge federale precitata, concernenti il diritto d’autore in materia d’adattamento a strumenti meccanici (art. 13 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2, 17 a 21 e 58 cpv. 3) s’applicano a tutte le opere musicali di cittadini degli Stati Uniti d’America, edite dopo il 1° luglio 1909 e che non sono state adattate, nella Svizzera, a strumenti meccanici prima della data della dichiarazione di reciprocità che sarà proclamata dal Presidente degli Stati Uniti d’America, in virtù del presente decreto. Per ciò che concerne altre opere musicali di cittadini degli Stati Uniti d’America, è applicabile per analogia l’articolo 66 della legge federale precitata.
2. In applicazione dell’articolo 17 capoverso 4 della legge federale del 7 dicembre 1922, è risolto che la norma contemplata nel capoverso 1 di quest’articolo - secondo la quale le sole persone che abbiano un’azienda industriale nella Svizzera possono chiedere una licenza per l’adattamento d’opere musicali a strumenti meccanici - non s’applica in confronto dei cittadini degli Stati Uniti d’America; inoltre, è stabilito che gli strumenti meccanici, ai quali sono adattate opere musicali in virtù d’una licenza svizzera, possono essere esportate negli Stati Uniti d’America, se l’esportatore ivi fruisce del diritto d’adattamento nella misura nella quale questo diritto gli è conferito.
- 1 [CS 2 801; RU 1955 885 1028. RS 231.1 art. 79 lett. a]. Vedi ora la L del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1).
- SR-Nummer
- SR 231.5
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 22.11.1924
- Data del documento
- 26.09.1924
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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- 26.09.1924
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale