Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.
Art. 35c – Procedura
Art. 35c32
Procedura
- 32 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
- Percorso della struttura
- Titolo primo: Marchi Capitolo 3: Registrazione dei marchi Sezione 3: Cancellazione della registrazione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 35c Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Procedura Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura. T
- SR-Nummer
- SR 232.11
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 28.08.1992
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale