È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:
una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del richiedente;
un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.127
Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell’IPI.128
Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.129