Le domande e la documentazione devono essere firmate.
Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI.
La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24), del certificato (art. 127ccpv. 1), della proroga del certificato (art. 127c cpv. 2) o del certificato pediatrico (art. 127w) non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.13