L’estratto deve contenere l’informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.103
L’estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell’invenzione.104
Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l’invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell’estratto; i suoi simboli devono essere spiegati.105
Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l’invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell’estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell’estratto.106
Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.107
L’estratto non conterrà più di centocinquanta parole.