Dopo l’attribuzione della data di deposito, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall’IPI o autorizzate dalla presente ordinanza.
Entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità il depositante può modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate.
L’IPI restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.