Prima dell’inizio dell’esame relativo al contenuto, su invito dell’Istituto ed entro il termine da esso stabilito, il depositante deve pagare la tassa di esame.
Qualora gli atti tecnici contengano più di dieci rivendicazioni e le tasse per le rivendicazioni soprannumerarie (art. 31a) non siano state pagate o siano state pagate solo parzialmente (art. 53a), il depositante deve pagare le tasse di rivendicazione dovute entro due mesi dalla relativa ingiunzione da parte dell’Istituto.
In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale delle tasse di rivendicazione, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall’ultima.