La procedura d’opposizione si svolge nella lingua del brevetto impugnato.
L’opposizione o altri atti delle parti possono essere presentati anche in un’altra lingua ufficiale (art. 4 cpv. 1).
Qualsiasi modifica degli atti tecnici (art. 81) deve essere presentata nella lingua della procedura.
Qualora un documento addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l’IPI può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l’IPI non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.193