Quando gli atti lo consentono, l’IPI decide che:
il brevetto è interamente o parzialmente revocato e che, in tale misura, l’opposizione è accolta;
il brevetto è mantenuto senza modifiche e che l’opposizione è respinta; o
in base agli atti esposti o in base agli atti modificati durante la procedura d’opposizione il brevetto può essere mantenuto in una forma modificata e che l’opposizione è respinta per il resto.
Se il brevetto è mantenuto in una forma modificata e dopo che la decisione è passata in giudicato, l’IPI invita il titolare del brevetto, se del caso, ad adattare gli atti tecnici. Se il titolare del brevetto non dà seguito all’invito, o se le modifiche degli atti tecnici non sono conformi alla decisione dell’IPI, il brevetto è revocato.
Se gli atti tecnici modificati durante la procedura di opposizione corrispondono fin dall’inizio alla decisione dell’IPI, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto è mantenuto.