La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni; gli articoli 1, 1a, 2, 51, 52 e 55 LBI sono parimente determinanti per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni.
La descrizione, i disegni e l’estratto non possono essere modificati. Comunque la rinuncia parziale deve contenere una nota analoga alla seguente:
«Le parti della descrizione e dei disegni che dovessero essere incompatibili con il nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono da considerare soppresse.»
Se la dichiarazione di rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni, l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’IPI, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.
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