L’IFPDT apre, d’ufficio o su denuncia, un’inchiesta nei confronti di un organo federale o di un privato se indizi sufficienti lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati.
Può rinunciare ad aprire un’inchiesta se la violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati è di poca importanza.
L’organo federale o il privato fornisce all’IFPDT tutte le informazioni e i documenti necessari per l’inchiesta. Il diritto di rifiutare di fornire informazioni è retto dagli articoli 16 e 17 PA20; è fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2 della presente legge.
Se la persona interessata ha sporto denuncia, l’IFPDT la informa sul seguito dato alla denuncia e sull’esito di un’eventuale inchiesta.