Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.
Art. 25 – Nomina
Art. 25
Nomina
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.12.2025
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Art. 25 Nomina Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati. Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali / Sezione 1: Consulente per l
- SR-Nummer
- SR 235.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 31.08.2022
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale