Nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 21, le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:
le persone coinvolte in una pratica d’affari sleale;
l’invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l’esistenza di una pratica d’affari sleale;
le modalità finanziarie dell’operazione;
il blocco di caselle postali.
Se il destinatario dei dati è un’organizzazione internazionale o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.