Per il calcolo degli importi limite giusta l’articolo 9 capoversi 1 a 3 della legge, sono determinanti le cifre d’affari realizzate dalle imprese che partecipano alla concentrazione. Sono imprese partecipanti ai sensi della presente ordinanza:
in caso di fusione: le imprese che vi partecipano;
in caso di assunzione del controllo: le imprese controllanti e le imprese controllate.
Quando la concentrazione concerne una parte d’impresa, siffatta parte è considerata impresa partecipante.