Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
si tratta di una causa del diritto di famiglia;
si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.
In caso di reiezione di un’azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l’attore.65
Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.