Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
quando il convenuto è di ignota dimora;
nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995129 sulla parità dei sessi.
Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l’attore può proporre direttamente azione al giudice.130