Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.213