Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.
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Art. 401 Progetti pilota 1 Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile. 2 Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia. Parte quarta: Disposizioni finali /