L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.
L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.
Le versioni attuali e storiche restano separate e accessibili in modo permanente. La versione selezionata si apre automaticamente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Navigazione nell’atto
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 75 Istanza 1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene. 2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo. Parte prima: Disposizioni generali / Titolo quinto: Parti