L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).
In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).
In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 103 1 L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102). 2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento / I. Del pignoramento / D. Misure cautelari / 4. Per i fondi /