In luogo dell’incanto si può procedere alla vendita a trattative private:272
quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
quando si tratti di carte-valori o d’altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all’incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
nel caso dell’articolo 124 capoverso 2.