L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d’incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997284 sul riciclaggio di denaro.