Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge.30
Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
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Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.32