Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.
Art. 192 – D’ufficio
Art. 192375
- 375 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 192 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzio
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.04.1889
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale