Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa.
Una pretesa può essere realizzata conformemente all’articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.470