Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490
Il decreto enuncia:
il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore;
il credito pel quale il sequestro è concesso;
la causa del sequestro;
gli oggetti da sequestrare;
la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed
eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.