Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 198756 sul diritto internazionale privato (LDIP).
Art. 30a – Trattati internazionali e diritto internazionale privato
Art. 30a55
- 55 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
- 56 RS 291
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 30a Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge fede
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.04.1889
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale