I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.63
La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.64
Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.65