Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.
Art. 344 – In generale
Art. 344
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 344 Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri. Titolo dodicesimo: Della moratoria straordinaria
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.04.1889
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale