Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria:
se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d’altri;
se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore al giudice del concordato588 sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.
Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.589 La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.
Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.