I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora.
Art. 48 – Foro del luogo di dimora
Art. 48
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 48 I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora. Titolo secondo: Della esecuzione / II. Del luogo dell’esecuzione / B. Fori speciali d’esecuzione / 1. Foro del luogo di dimora
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.04.1889
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale