Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il precetto contiene:
le indicazioni della domanda d’esecuzione;
l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.