Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
Art. 89 – Momento
Art. 89193
- 193 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Percorso della struttura
- Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento I. Del pignoramento A. Esecuzione 1. Momento
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 89 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignorament
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.04.1889
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale