Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.
Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.
Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito;
per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione;
per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell’estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell’opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo.
Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.