Per ogni incanto devesi tenere uno speciale verbale, in cui saranno indicati: le persone che hanno diretto l’incanto, la data e la durata, come pure il luogo della vendita e la somma ricavata da ogni oggetto venduto separatamente. Il verbale deve essere firmato dal funzionario che ha presieduto alla vendita. Per le cartevalori ed i crediti, bisognerà iscrivere nel verbale anche il nome del deliberatario. Per gli altri beni mobili, l’indicazione del deliberatario è prescritta solo quando gli stessi vengono deliberati in blocco ad una sola persona. Qualora l’incanto venga fatto da altra pubblica autorità, tale circostanza dovrà parimenti risultare dal verbale.
Art. 72 – In generale
Art. 72 80
- 80 Nei testi tedesco e francese l’ultimo per. costituisce un cpv. 2.
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.08.2021
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Art. 72 Nei testi tedesco e francese l’ultimo per. costituisce un cpv. 2. Nei testi tedesco e francese l’ultimo per. costituisce un cpv. 2. Per ogni incanto devesi tenere uno speciale verbale, in cui saranno indicati: le persone che hanno diretto l’incanto, la data e la durata, come pure il luogo de
- SR-Nummer
- SR 281.32
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.07.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale