Gli accessori d’un fondo possono essere pignorati separatamente soltanto col consenso del debitore e di tutti gli interessati secondo le risultanze dal registro fondiario (creditori pignoratizi, ecc.).
Se gli accessori pignorati e realizzati separatamente erano annotati come tali nel registro fondiario, l’ufficio di esecuzione, eseguita la vendita, ne trasmetterà l’elenco all’ufficio del registro perché proceda alle necessarie cancellazioni.