Gli accessori compresi nel pignoramento del fondo (art. 11) non potranno essere realizzati separatamente se non col consenso di tutti gli interessati. Se l’accessorio realizzato era iscritto nel registro fondiario, l’ufficio di esecuzione si conformerà al disposto dell’articolo 12 capoverso 2 di questo regolamento.
Art. 27 – Realizzazione separata degli accessori
Art. 27
- Contesto dell’atto
- SR 281.42 · RFF · Atto legislativo · Consolidation: 281.42 - 2012-01-01
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2012
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Art. 27 Gli accessori compresi nel pignoramento del fondo (art. 11) non potranno essere realizzati separatamente se non col consenso di tutti gli interessati. Se l’accessorio realizzato era iscritto nel registro fondiario, l’ufficio di esecuzione si conformerà al disposto dell’articolo 12 capoverso
- SR-Nummer
- SR 281.42
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.04.1920
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale