Le richieste di iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario incombenti agli uffici di esecuzione e fallimenti devono essere fatte senza indugio dopo l’inoltro dell’istanza o della domanda di vendita o dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro. In caso di ricorso, la richiesta d’iscrizione non potrà essere differita se non in forza di un decreto provvisionale cui l’autorità di vigilanza abbia attribuito effetto sospensivo e per la durata della sospensione.
Art. 3 – Data della richiesta
Art. 38
- 8 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19962900).
- Contesto dell’atto
- SR 281.42 · RFF · Atto legislativo · Consolidation: 281.42 - 2012-01-01
- Percorso della struttura
- Disposizioni generali C. Richiesta di iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario I. Data della richiesta
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2012
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Art. 3 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). Le richieste di iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario incombenti agli uffici di es
- SR-Nummer
- SR 281.42
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.04.1920
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale