Compiuta la procedura di appuramento dell’elenco degli oneri, l’ufficio dovrà stabilire, se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi. Il risultato di questa nuova stima sarà comunicato agli interessati. È applicabile il disposto dell’articolo 9 capoverso 2.
Art. 44 – Revisione della stima
Art. 44
- Contesto dell’atto
- SR 281.42 · RFF · Atto legislativo · Consolidation: 281.42 - 2012-01-01
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2012
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Art. 44 Compiuta la procedura di appuramento dell’elenco degli oneri, l’ufficio dovrà stabilire, se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi. Il risultato di questa nuova stima sarà comunicato agli interessati. È appli
- SR-Nummer
- SR 281.42
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.04.1920
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale